martedì 27 ottobre 2009

La requisizione di ori, argenti e gioie a Roma e nello Stato pontificio (3). Si avvia la manovra....




Con alcuni bandi datati giugno - luglio 1796 il governo pontificio avvia la confisca di ori e argenti lavorati e non in Roma e in tutto lo Stato. I preziosi metalli dovevano essere consegnati alla Zecca di Roma. Il motivo di tale esproprio era dettato dalla necessità di avere metallo disponibile subito per accrescere la coniazione della moneta effettiva .

Interessante è la lettura della parte introduttiva di questi provvedimenti in cui vengono esposte le motivazioni di quanto stabilito in seguito. A giustificazione della azione politica intrapresa, il pontefice comunica - a quella che con temine moderno sarebbe chiamata opinione pubblica - le decisione prese con queste parole: lo spogliarsi di questi oggetti ... e un sagrifizio parziale delle proprie sostanze non ha confronto col pericolo della vita e della distruzione totale di queste , ed altre proprietà...

Ma vediamo le norme :

- entro pochi giorni dalla dat del provvedimento, in Roma e suo distretto, ogni persona, compresi gli ecclesiastici, e le comunità, i collegi, le università, e qualunque altro corpo avrebbero dovuto presentare l’assegna sottoscritta di tutti gli ori, argenti di loro proprietà, lavorati o non, ridotti in massa o in verga.

Tali assegne dovevano essere presentate(*) ai Notai, Segretari della Camera Apostolica, funzionari incaricati per l’appunto di attestarne il ricevimento e conservarle in archivio.

Erano esentati gli orefici e argentieri e i proprietari di quegli ori e argenti destinati al solo personale abbigliamento, ed a portarsi indosso come spilloni, orecchini, pendenti, anelli, fibbie, astucci, orologi, medaglie, sigilli, guardie da spada, scatole, e simili. Le scatole di oro e le catene da orologio rientravano nell’obbligo dell’assegna. teniamo presente che si salvavano , almeno per il momento, quel tipo di oggetti che potevano invece alimentare il commercio.

Erano compresi nelle assegne anche gli argenti fidecommissari(=Disposizione testamentaria che vincola l'erede a conservare i beni ricevuti e a trasmetterli alla sua morte ad altro erede designato dal testatore) e soggetti a vincoli di restituzione, nonchè quelli dei quali il possessore aveva il semplice uso precario, così come quelli che si trovavano impegnati in qualunque monte o tradotti altrove o assicurati o custoditi in qualsiasi luogo.

Le stesse norme venivano applicate anche alle province dello Stato. Come già detto tali disposizioni hanno un riscontro nel fondo Collezione delle assegne, conservato presso l’Archivio di Stato di Roma.

Subito dopo la linea tende ad ammorbidirsi, infatti con un altro editto, emanato in data 28 luglio 1796, si decurta di una metà la confisca dei preziosi dichiarati nelle assegne. L'anno dopo , con l’editto del 24 febbraio 1797 , si torna a sottolineare l’urgenza delle circostanze e ancora una volta le pressanti necessità di supplire agli obblighi contratti nei confronti dei francesi. Di conseguenza si ordina, entro il termine di 3 gg., di consegnare anche l’altra metà degli ori ed argenti assegnati, che sembrava fino a quel momento essersi salvata dalle mani rapaci del governo. In tale occasione si fa eccezione per le posate da tavola e anche per gli ori e argenti destinati a servire per un modesto personale abbigliamento e a portarsi indosso.

Sicuramente un senso di incertezza veniva dal per ora inserito non casualmente nel testo dell’editto, che non doveva apparire per nulla tranquillizzante circa le intenzioni future del governo.

Venivano inoltre dettate norme circa il calcolo del valore degli oggetti trasportati alla Zecca, ma soprattutto si stabiliva che i proprietari degli ori e argenti requisiti erano in piena libertà di esigerne il valore in cedole, o di formarne un investimento fruttifero colla Camera apostolica in ragione del 5% ad anno o d’impiegarlo nell’acquisto di terreni a tenore della notificazione del 20 giugno 1796 .

Con questo editto però non erano esentati dalla requisizione quelli del mestiere cioè gli orefici, gli argentieri, i rigattieri per la merce in oro ed argento esistente presso di loro, con la clausola che la requisizione avrebbe interessato solo la metà del loro capitale in oggetti lavorati, sebbene sarebbe stato aumentando il valore di questi ultimi aggiungendoci la manifattura, se nuovi.

Non sfuggivano inoltre alla requisizione le gioie impegnate nel Monte di pietà, e veniva anche rivolto un invito ai particolari possessori di gioie a portarle volontariamente al Monte di pietà, dove queste sarebbero state pagate il prezzo a stima. Per il momento si trattava soltanto di un invito, ma che presupponeva un interesse del governo anche nei confronti di questi oggetti che in effetti di lì a poco sarebbero stati requisiti.


*Interessante notare che ci si preoccupa di specificare che la consegna delle assegne sarebbe avvenuta gratis .

mercoledì 30 settembre 2009

La requisizione di ori, argenti e gioie a Roma e nello Stato pontificio dopo il Trattato di Tolentino (2)

ASR, Collezione dei Bandi, Notificazione del 13 luglio 1796

L’occasione di affrontare il tema della requisizione di oggetti preziosi d'oro e d'argento imposta dal governo pontificio nel 1796 è stata data da un convegno organizzato dal Comune di Tolentino in occasione del bicentenario del Trattato di Tolentino (Titolo del convegno :«Ideologie e patrimonio storico-culturale nell’età rivoluzionaria e napoleonica. A proposito del Trattato di Tolentino», Tolentino, 18-21 settembre 1997). A partire dal 1796, gli organi governativi competenti, in concomitanza con l’aggravarsi della situazone economico-politica a Roma e nello Stato pontificio, decidono di requisire tutti gli oggetti preziosi in mano a privati ma anche di enti, ed è proprio grazie ai documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Roma si possono seguire, attraverso il susseguirsi delle norme emanate, la procedura di esecuzione e di regolamentazione delle varie fasi con cui si sarebbe concretizzata l'operazione di denuncia, e poi di consegna degli oggetti preziosi.
Sono qui conservati documenti preziosi per ricostruire in concreto i vari aspetti di questo drammatico momento. Tutti gli oggetti requisiti (in oro, argento e pietre preziose) dovevano essere consegnati alla Zecca di Roma per essere fusi. Primo e fondamentale momento dell’iter imposto dalle decisioni governative fu quello della presentazione da parte dei privati delle assegne. Queste altro non erano che dichiarazioni sottoscritte, in cui chi si trovava in possesso di un qualsivoglia bene - in questo caso si trattava di oggetti preziosi, ma potevano essere richieste anche per altre tipologie di beni posseduti (es.dalle proprietà immobiliari alle once d’acqua)- ne rendeva conto all’amministrazione finanziaria, consegnandole al notaio segretario e cancelliere della Camera apostolica, funzionari incaricati per l’appunto di attestarne il ricevimento e conservarle in archivio. Tant’è che una parte di questi documenti - che vanno dalla metà del ‘700 fino ai primi dell’800 - trovano un preciso riscontro nel fondo Collezione delle assegne conservato presso l’Istituto archivistico romano.
Sono qui riunite diverse serie di assegne, ovvero denunce per tassazioni o requisizioni ordinate in epoche diverse. In particolare per l’argomento e gli anni (1796-98) che qui interessano si dovrà far riferimento ad alcune serie specifiche, cioè :
- Assegne degli ori e degli argenti dei particolari di Roma (in ordine alfabetico A-Z), che contengono in 12 voll. le denunce autografe con giuramento dei residenti in Roma presentate al Tesoriere generale della Reverenda camera apostolica, il dicastero centrale dello Stato pontificio con compiti di amministrazione e di controllo sulla gestione della finanza e del patrimonio dello Stato.
Si tratta di denunce in alcuni casi molto dettagliate, che contengono un elenco descrittivo degli oggetti posseduti, con l’indicazione del loro valore; in altri casi più sintetiche, quando il patrimonio cui si fa riferimento risulta essere alquanto modesto. A ben vedere una notevole fonte di dati sulla consistenza dei vari patrimoni privati e dei diversi enti interessati alla requisizione. Nella stessa collezione sono inoltre conservate :
-Assegne degli argenti e degli ori dei luoghi pii di Roma , ordinate per ente (cioè arciconfraternite, basiliche, capitoli, cappelle, chiese, collegi, conservatori, consolati, conventi, missioni, monasteri, oratori, ospedali, ospizi, università). Si tratta in questo caso delle denunce dei preziosi depositati presso le chiese e i luoghi pii di Roma.
Per quanto concerne le province si farà riferimento ai :
-Ristretti del prodotto totale degli ori e degli argenti assegnati dalli particolari delle province di Marittima, Campagna, Lazio, Sabina e per la provincia d’Umbria e ducato di Spoleto (in ordine alfabetico).
-Assegne degli ori ed argenti dei particolari della provincia del Patrimonio e del ducato di Urbino, della provincia della Marca e il ducato di Camerino.

Con questa articolata requisizione ci troviamo quindi ad uno dei passaggi-chiave di quanto imposto al papa dall’oneroso trattato con i francesi.

Etichette: , , ,